In attesa della pubblicazione dell’Ordinanza ministeriale sull’esame di Stato 2020, con la quale vengono stabilite le modalità di svolgimento, è stata anticipata la bozza dell’OM che sarà pubblicata soltanto dopo il parere del CSPI.
Ammissione candidati esterni
Sulla base di quanto stabilito nella bozza dell’ordinanza, per i candidati esterni gli esami saranno svolti in presenza nella sessione straordinaria a partire dal 10 luglio 2020
Esami preliminari
L’ammissione dei candidati esterni che non sono in possesso di promozione all’ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare che valuterà la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell’anno non superato, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno.
L’esame preliminare sarà sostenuto anche dai candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno.
Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe.
Organizzazione dell’esame per i candidati esterni
L’esame preliminare si svolgerà in presenza del consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. L’organizzazione, tipologie di prove e modalità di svolgimento dell’esame di Stato per i candidati esterni sono le stesse dei candidati interni.
Quali requisiti per l’ammissione dei candidati esterni?
Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni, alle condizioni previste nell’art.14 comma 1 del Decreto Legislativo n.62/2017, coloro che:
- a) compiono il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione
- b) sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età
- c) sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o sono in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
- d) hanno cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2020
Condizioni in cui non è prevista l’ammissione all’esame per i candidati esterni
Non è prevista l’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nei seguenti casi:
1) nell’ambito dei corsi quadriennali
2) nei percorsi di secondo livello per adulti
3) negli indirizzi non ancora regolamentati, indicati nell’art.3 comma 2 del DPR n.89/2010 (percorsi delle sezioni bilingue, delle sezioni ad opzione internazionale, di liceo classico europeo, di liceo linguistico europeo e ad indirizzo sportivo)
4) nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui sono attuati i percorsi di cui ai Decreti EsaBac ed EsaBac techno
Non è consentito ripetere l’esame di Stato già sostenuto per la stessa tipologia o indirizzo, articolazione, opzione.
Sedi d’esame per i candidati esterni
Le sedi d’esame per i candidati esterni sono gli istituti statali e gli istituti paritari ai quali gli stessi sono assegnati. Il procedimento di assegnazione prevede: i candidati esterni devono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione.
Credito scolastico per i candidati esterni
Il credito scolastico per la classe 5 dei candidati esterni è attribuito dal consiglio di classe dopo aver sostenuto l’esame preliminare.
I crediti attribuiti alle classi terza e quarta devono tener conto dell’Ordinanza ministeriale:
a) per i candidati esterni che sono stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare:
I) sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta
II) nella misura di 12 punti per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe quarta
III) nella misura di 11 punti per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe terza
b) per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni, opportunamente convertito.